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Istituzioni San Marino:
La Repubblica di San Marino non ha una propria carta costituzionale
scritta, ma riconosce negli statuti, nelle leggi, nel diritto comune
e nella consuetudine, i propri riferimenti normativi.
È del 1974 una 'Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei
principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese', che definisce
funzioni e competenze degli organi costituzionali e riconferma le
scelte di fondo che la Repubblica ha sempre operato sul versante
dell?inviolabilità dei diritti della persona, dell?uguaglianza di
fronte alle leggi, dell'esercizio del suffragio universale segreto e
diretto, del riconoscimento delle libertà civili e politiche.
La "Dichiarazione" è stata aggiornata nel 2002.
La funzione di Capo dello Stato è esercitata da due Capitani
Reggenti che restano in carica sei mesi (1° Aprile e 1° Ottobre) e
che possono essere rieletti solamente dopo tre anni dalla scadenza
dell'ultimo mandato.
Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo della
Repubblica di San Marino. Ha inoltre funzioni di indirizzo politico,
giurisdizionali e amministrative. Nomina tutti gli organismi
istituzionali. E' composto di sessanta membri eletti per suffragio
universale ogni cinque anni (o quando, per qualsiasi causa, viene a
perdere la metà più uno dei suoi membri). Il Consiglio Grande e
Generale si riunisce almeno una volta al mese nel Palazzo Pubblico
(l'antica casa del Comune situata nel centro storico di San Marino).
E' convocato e presieduto dai Capitani Reggenti (i Capi dello
Stato), che ne stabiliscono anche l'ordine del giorno, sentito
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Questo è un organismo,
presieduto dai Capitani Reggenti, a cui partecipano i rappresentanti
di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio. Le sedute
consiliari sono pubbliche ad esclusione dei casi previsti dalla
legge. Per essere eletto membro del Consiglio Grande e Generale
occorre avere compiuto 21 anni, avere domicilio nel territorio della
Repubblica, non fare parte dei Corpi di Polizia, non essere agente
diplomatico o consolare né Magistrato o Procuratore del Fisco. Il
Consiglio è coadiuvato dalle Commissioni Consiliari Permanenti,
istituite con legge 21 marzo 1995 n.42.
Le Commissioni Consiliari Permanenti sono cinque:
I. Commissione affari costituzionali e istituzionali; ordinamento
dello Stato e della pubblica amministrazione; protezione civile;
affari interni; rapporti con le Giunte di Castello.
II. Commissione affari esteri; emigrazione e immigrazione;
informazione; trasporti e telecomunicazioni; sicurezza e ordine
pubblico.
III. Commissione finanze, bilancio e programmazione; artigianato;
industria e cooperazione economica; commercio; lavoro e
cooperazione.
IV. Commissione previdenza e sicurezza sociale; affari sociali;
igiene e sanità; territorio; ambiente; lavori pubblici e servizi
pubblici; agricoltura.
V. Commissione giustizia; istruzione, cultura e beni culturali;
università e ricerca scientifica; sport; turismo.
Ogni Commissione è composta di 16 membri nominati in forma
proporzionale tra i Gruppi Consiliari e le liste rappresentate in
Consiglio. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno compiti
complementari a quelli del Consiglio Grande e Generale per l'esame e
l'approvazione di progetti di legge e di mozioni. Si riuniscono:
a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura
dei progetti di legge;
b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di
progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola
approvazione finale dell'intero testo di legge;
c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o
argomenti assegnati ad altre Commissioni;
d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla
trasformazione di interpellanze. Le sedute sono convocate almeno una
volta al mese nella sala del Consiglio Grande e Generale preso il
Palazzo Pubblico.
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